mercoledì 11 dicembre 2013

PROMO: un servizio per la diffusione di una corretta informazione sul mondo GLB



PROMO è il nuovo servizio integrato della The Profilers S.r.l. per la diffusione di una corretta informazione sugli aspetti che riguardano gay, lebische e bisessuali in tutti i contesti dove le persone vivono, lavorano e hanno relazioni.

 Un approccio consulenziale e progettuale, con competenze di tipo psicologico, sociale, medico, e legale, necessario per conoscere il mondo GLB e mettere in atto comportamenti che mirano al benessere personale.

PROMO ha come obiettivo strategico quello di promuovere una visione del mondo che sia rispettosa dell’orientamento sessuale di ogni individuo al fine di permettere ad ogni persona di costruire la propria identità piena e personale e non semplicemente imposta da regole sociali.

PROMO AIUTA

consulenza psicologica, psicoterapia e laboratori arteterapeutici

I destinatari di questo servizio sono persone e coppie GLB, famiglie omogenitoriali, genitori, parenti e amici di gay, lesbiche e bisessuali.

Dopo un primo colloquio conoscitivo e di individuazione degli obiettivi da raggiungere viene creato un percorso condiviso per rispondere alle esigenze della persona, della coppia o della famiglia.

Consulenza psicologica
Incontri, individuali o di coppia, che hanno come obiettivo la promozione del benessere psicologico, puntando sulle proprie risorse, rinforzando comportamenti positivi e individuando strategie efficaci per la gestione delle problematiche personali.

Psicoterapia
Percorso psicoterapeutico a lungo termine rivolto a chi esprime una richiesta di aiuto per difficoltà interiori, relazionali o dovute ad esperienze vissute di discriminazione e violenza, che non riesce ad affrontare con le proprie risorse (vedi box informativo). I nostri terapeuti, come da indicazioni dell’Ordine Nazionale degli Psicologi, non propongono teorie riparative ma affrontano le problematiche psicologiche nel pieno rispetto dell’orientamento sessuale di ogni singola persona.

Laboratori Arteterapeutici
Incontri tematici o percorsi in piccoli gruppi in cui vengono utilizzate tecniche espressive (arti graficopittoriche, teatroterapia, musicoterapia, danza movimento terapia) per la promozione del benessere e per una maggiore consapevolezza di sé.

Terapie riparative
Sono percorsi basati su premesse ideologiche e religiose che hanno come obiettivo quello di cambiare l’orientamento da “omosessuale” a “eterosessuale” partendo dal pregiudizio che l’omosessualità sia una patologia e che l’eterosessualità sia la meta naturale dello sviluppo psicosessuale. Studi empirici hanno dimostrato non solo la loro inutilità ma che possono provocare gravi danni all’individuo.

 

BOX informativo

Minority stress
Insieme dei disagi psicologici dovuti all’appartenere ad una minoranza usato in riferimento alle persone GLBTi che sono sottoposte a discriminazione e pregiudizi di vario ordine e grado.
Rispetto ad altre minoranze, per etnia o religione, le persone GLB subiscono maggiore stress perché, spesso, non sono accettate neanche dal proprio nucleo familiare.

Omofobia interiorizzata
L’insieme di sentimenti e atteggiamenti negativi che una persona può provare, più o meno consapevolmente, nei confronti della propria omosessualità.

Coming Out
Indica il gesto volontario di rivelare il proprio orientamento sessuale agli altri a differenza dell’outing dove è un altro soggetto a svelare la condizione di omosessualità contro la propria volontà.

Dott.ssa Eliana Giavi
psicologa, psicoterapeuta, arteterapeuta
t. 347-5475809
help@theprofilers.it
 
  www.facebook.com/PROMOnews

lunedì 18 novembre 2013



Laboratori di arteterapia ed espressione creativa
L’arteterapia è un insieme di metodologie e tecniche che utilizzano le attività artistiche (pittura, danza, teatro, fotografia, musica, video-art) per il benessere psicofisico e la crescita della persona nella sfera emotiva, cognitiva e relazionale dell'individuo.
 

 

Attraverso l'arteterapia si ha la possibilità di attivare risorse che tutti possediamo: la capacità di elaborare il proprio vissuto, dandogli una forma, e di trasmetterlo creativamente agli altri.

Alcuni principi chiave del metodo arteterapico:
  •  i manufatti, le immagini,i movimenti corporei veicolano pensieri ed emozioni e diventano simboli comunicabili, utili strumenti di mediazione tra l'utente e l'educatore.
  • la metodologia è essenzialmente esperienziale per mettere in contatto diretto tutti i partecipanti con i molteplici canali della propria modalità di espressione e la creatività di ciascuno.
  • l’attenzione non è rivolta all’interpretazione psicologica delle opere o all’addestramento artistico ma alla decodifica del linguaggio scelto come specchio delle vicende interne e relazionali, dando la possibilità alla persona di trovare soluzioni nuove e creative.
  •  gli incontri avvengono in un contesto protetto, accogliente e capace di contenimento, in cui l'attività viene facilitata dalla relazione fra l’arteterapeuta, i singoli partecipanti e il gruppo.

Ogni incontro è caratterizzato dalle seguenti fasi:
a)     Riscaldamento motorio, emotivo e relazionale al fine di creare un clima di accoglienza e di fiducia
b)     Esplorazione, in cui viene affrontato il tema centrale dell’incontro
c)      Integrazione o momento conclusivo di consapevolezza e rielaborazione verbale


 

https://www.facebook.com/events/775814259101894/

Quando chiedere aiuto


Quando chiedere aiuto

La sofferenza rappresenta un importante segnale di allarme, e come tale, va ascoltata e non trascurata. Può trattarsi di una sofferenza antica, che ha sempre fatto parte del nostro essere, o di un malessere dovuto a una nuova fase della vita (un trasferimento, diventare genitori, un lutto, una separazione, il pensionamento). Altre volte emerge un sintomo, un attacco di panico, una fobia, un disturbo psicosomatico, a cui è difficile dare significato.

Decidere di chiedere aiuto a uno psicologo o a uno psicoterapeuta può essere una scelta difficile e sofferta. A volte, a causa di pregiudizi e disinformazione, si teme che di essere etichettati come “pazzi” o che lo psicologo ci possa spingere a far cose che non vogliamo. Tuttavia strategie quali la passività, la rassegnazione, la fuga, non risolvono i problemi ma, piuttosto, li amplificano, provocando un aumento del disagio.

Rivolgersi a uno specialista e impegnarsi nel cambiamento di sé è un'azione possibile. Un’azione che mira a riappropriarsi del diritto di essere felice e vivere appieno la propria esistenza.

Chi chiede aiuto a un esperto ha già percorso la metà del cammino di cambiamento poiché è diventato consapevole del problema e ha deciso di affrontarlo.

 
Possibili ambiti d’intervento
Problemi di autostima e insicurezza
Difficoltà di relazione e di comunicazione
Disturbi d’Ansia e Panico
Orientamento sessuale e identità di genere
Difficoltà legate a cambiamenti di vita (lutti, separazioni, trasferimenti, diventare genitori, pensionamento)
Difficoltà a riconoscere, esprimere, gestire le emozioni
Disturbi dell’Umore, Depressione

Modello teorico e metodologia di lavoro


Modello teorico
Il modello teorico a cui faccio riferimento è l’Analisi Transazionale (AT), una teoria psicologica che fonda e costruisce i suoi principi basilari sull’analisi della comunicazione tra le persone, una teoria della personalità e una psicoterapia ai fini della crescita e del cambiamento della persona. I due principi fondamentali dell'Analisi Transazionale sono:
  • Il metodo contrattuale: il terapeuta ed il cliente si assumono la responsabilità congiunta di raggiungere un obiettivo di cambiamento condiviso. Il rapporto che si instaura è quindi un rapporto paritario, dove il cliente afferma di voler cambiare e dice cosa è disposto a fare per realizzare il cambiamento e il terapeuta si impegna ad usare le proprie capacità relazionali e professionali per raggiungere tale obiettivo.
  • La comunicazione aperta: terapeuta e cliente possono disporre di tutte le informazioni su quello che sta avvenendo nel lavoro terapeutico. Il cliente è invitato ad apprendere le idee dell'AT e il terapeuta si impegna a rispondere a qualsiasi dubbio o domanda del cliente sul suo percorso di cambiamento.
Il mio approccio è comunque di tipo integrato, utilizzo tecniche e teorie psicodinamiche, sistemico relazionali, cognitivo comportamentali, interpersonali e arteterapeutiche, poiché ritengo sia molto importante avere una cornice teorica flessibile e interdisciplinare che permetta di pianificare un intervento personalizzato adeguato alla singola persona, al suo problema e all’obiettivo che vuole raggiungere.

Consulenza psicologica (circa 20 incontri)
Incontri individuali o di coppia che hanno come obiettivo la promozione del benessere psicologico, puntando sulle proprie risorse, rinforzando comportamenti positivi e individuando strategie efficaci per la gestione delle problematiche personali. Solitamente, essendo un percorso breve, la consulenza è focalizzata su una difficoltà specifica che la persona desidera affrontare.

Psicoterapia
Percorso individuale a lungo termine di  auto-consapevolezza e cambiamento rivolto a chi esprime una richiesta di aiuto per difficoltà interiori, relazionali o dovute ad esperienze vissute, che non riesce ad affrontare con le proprie risorse. L’obiettivo finale è il recupero del benessere e dell’autonomia della persona. Ciò implica la capacità di risolvere i problemi utilizzando le piene risorse adulte della persona.

Come lavoro
Il primo colloquio informativo è gratuito.
In seguito, propongo 4 colloqui preliminari di conoscenza reciproca in cui svolgo un’anamnesi generale che riguarda sia il problema che le risorse della persona. Questi primi colloqui hanno lo scopo di arrivare alla formulazione di un obiettivo terapeutico condiviso in cui sia chiaro cosa la persona vuole cambiare di sé e cosa vuole fare di diverso nella sua vita, con se stesso e/o con gli altri.


martedì 29 aprile 2008

Codice deontologico degli Psicologi Italiani

Codice deontologico degli Psicologi Italiani

Testo approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine ai sensi dell’art. 28, comma 6 lettera c) della Legge n. 56/89, in data 15-16 dicembre 2006., modificato in data 8 luglio 2009 ed in data 5 luglio 2013
Capo I - Principi generali
Articolo 1
Le regole del presente Codice Deontologico sono vincolanti per tutti gli iscritti all’Albo degli psicologi. Lo psicologo è tenuto alla loro conoscenza e l’ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità disciplinare. Le stesse regole si applicano anche nei casi in cui le prestazioni, o parti di esse, vengano effettuate a distanza, via Internet o con qualunque altro mezzo elettronico e/o telematico.
Articolo 2
L’inosservanza dei precetti stabiliti nel presente Codice deontologico, ed ogni azione od omissione comunque contrarie al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione, sono punite secondo quanto previsto dall’art. 26, comma 1°, della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, secondo le procedure stabilite dal Regolamento disciplinare.
Articolo 3
Lo psicologo considera suo dovere accrescere le conoscenze sul comportamento umano ed utilizzarle per promuovere il benessere psicologico dell’individuo, del gruppo e della comunità.
In ogni ambito professionale opera per migliorare la capacità delle persone di comprendere se stessi e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace.
Lo psicologo è consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che, nell’esercizio professionale, può intervenire significativamente nella vita degli altri; pertanto deve prestare particolare attenzione ai fattori personali, sociali, organizzativi, finanziari e politici, al fine di evitare l’uso non appropriato della sua influenza, e non utilizza indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni di dipendenza dei committenti e degli utenti destinatari della sua prestazione professionale.
Lo psicologo è responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze.
Articolo 4
Nell’esercizio della professione, lo psicologo rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza, all’autodeterminazione ed all’autonomia di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni; ne rispetta opinioni e credenze, astenendosi dall’imporre il suo sistema di valori; non opera discriminazioni in base a religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico, sesso di appartenenza, orientamento sessuale, disabilità.
Lo psicologo utilizza metodi e tecniche salvaguardando tali principi, e rifiuta la sua collaborazione ad iniziative lesive degli stessi.
Quando sorgono conflitti di interesse tra l’utente e l’istituzione presso cui lo psicologo opera, quest’ultimo deve esplicitare alle parti, con chiarezza, i termini delle proprie responsabilità ed i vincoli cui è professionalmente tenuto.
In tutti i casi in cui il destinatario ed il committente dell’intervento di sostegno o di psicoterapia non coincidano, lo psicologo tutela prioritariamente il destinatario dell’intervento stesso.
Articolo 5
Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione e aggiornamento professionale, con particolare riguardo ai settori nei quali opera. La violazione dell’obbligo di formazione continua, determina un illecito disciplinare che è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale.
Riconosce i limiti della propria competenza e usa, pertanto solo strumenti teorico-pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione. Lo psicologo impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le fonti e riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente e/o utente, aspettative infondate.
Articolo 6
Lo psicologo accetta unicamente condizioni di lavoro che non compromettano la sua autonomia professionale ed il rispetto delle norme del presente codice, e, in assenza di tali condizioni, informa il proprio Ordine.
Lo psicologo salvaguarda la propria autonomia nella scelta dei metodi, delle tecniche e degli strumenti psicologici, nonché della loro utilizzazione; è perciò responsabile della loro applicazione ed uso, dei risultati, delle valutazioni ed interpretazioni che ne ricava.

Nella collaborazione con professionisti di altre discipline esercita la piena autonomia professionale nel rispetto delle altrui competenze.
Articolo 7
Nelle proprie attività professionali, nelle attività di ricerca e nelle comunicazioni dei risultati delle stesse, nonché nelle attività didattiche, lo psicologo valuta attentamente, anche in relazione al contesto, il grado di validità e di attendibilità di informazioni, dati e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte; espone, all’occorrenza, le ipotesi interpretative alternative, ed esplicita i limiti dei risultati. Lo psicologo, su casi specifici, esprime valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta ovvero su una documentazione adeguata ed attendibile.
Articolo 8
Lo psicologo contrasta l’esercizio abusivo della professione come definita dagli articoli 1 e 3 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e segnala al Consiglio dell’Ordine i casi di abusivismo o di usurpazione di titolo di cui viene a conoscenza.
Parimenti, utilizza il proprio titolo professionale esclusivamente per attività ad esso pertinenti, e non avalla con esso attività ingannevoli od abusive.
Articolo 9
Nella sua attività di ricerca lo psicologo è tenuto ad informare adeguatamente i soggetti in essa coinvolti al fine di ottenerne il previo consenso informato, anche relativamente al nome, allo status scientifico e professionale del ricercatore ed alla sua eventuale istituzione di appartenenza. Egli deve altresì garantire a tali soggetti la piena libertà di concedere, di rifiutare ovvero di ritirare il consenso stesso.
Nell’ ipotesi in cui la natura della ricerca non consenta di informare preventivamente e correttamente i soggetti su taluni aspetti della ricerca stessa, lo psicologo ha l’obbligo di fornire comunque, alla fine della prova ovvero della raccolta dei dati, le informazioni dovute e di ottenere l’autorizzazione all’uso dei dati raccolti. Per quanto concerne i soggetti che, per età o per altri motivi, non sono in grado di esprimere validamente il loro consenso, questo deve essere dato da chi ne ha la potestà genitoriale o la tutela, e, altresì, dai soggetti stessi, ove siano in grado di comprendere la natura della collaborazione richiesta.
Deve essere tutelato, in ogni caso, il diritto dei soggetti alla riservatezza, alla non riconoscibilità ed all’anonimato.
Articolo 10
Quando le attività professionali hanno ad oggetto il comportamento degli animali, lo psicologo si impegna a rispettarne la natura ed a evitare loro sofferenze.
Articolo 11
Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, né informa circa le prestazioni professionali effettuate o programmate, a meno che non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli seguenti.
Articolo 12
Lo psicologo si astiene dal rendere testimonianza su fatti di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto professionale.
Lo psicologo può derogare all’obbligo di mantenere il segreto professionale, anche in caso di testimonianza, esclusivamente in presenza di valido e dimostrabile consenso del destinatario della sua prestazione. Valuta, comunque, l’opportunità di fare uso di tale consenso, considerando preminente la tutela psicologica dello stesso.
Articolo 13
Nel caso di obbligo di referto o di obbligo di denuncia, lo psicologo limita allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso in ragione del proprio rapporto professionale, ai fini della tutela psicologica del soggetto.
Negli altri casi, valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza, qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi.
Articolo 14
Lo psicologo, nel caso di intervento su o attraverso gruppi, è tenuto ad in informare, nella fase iniziale, circa le regole che governano tale intervento.
È tenuto altresì ad impegnare, quando necessario, i componenti del gruppo al rispetto del diritto di ciascuno alla riservatezza.
Articolo 15
Nel caso di collaborazione con altri soggetti parimenti tenuti al segreto professionale, lo psicologo può condividere soltanto le informazioni strettamente necessarie in relazione al tipo di collaborazione.
Articolo 16
Lo psicologo redige le comunicazioni scientifiche, ancorché indirizzate ad un pubblico di professionisti tenuti al segreto professionale, in modo da salvaguardare in ogni caso l’anonimato del destinatario della prestazione.
Articolo 17
La segretezza delle comunicazioni deve essere protetta anche attraverso la custodia e il controllo di appunti, note, scritti o registrazioni di qualsiasi genere e sotto qualsiasi forma, che riguardino il rapporto professionale.
Tale documentazione deve essere conservata per almeno i cinque anni successivi alla conclusione del rapporto professionale, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche.
Lo psicologo deve provvedere perché, in caso di sua morte o di suo impedimento, tale protezione sia affidata ad un collega ovvero all’Ordine professionale.
Lo psicologo che collabora alla costituzione ed all’uso di sistemi di documentazione si adopera per la realizzazione di garanzie di tutela dei soggetti interessati.
Articolo 18
In ogni contesto professionale lo psicologo deve adoperarsi affinché sia il più possibile rispettata la libertà di scelta, da parte del cliente e/o del paziente, del professionista cui rivolgersi.
Articolo 19 
Lo psicologo che presta la sua opera professionale in contesti di selezione e valutazione è tenuto a rispettare esclusivamente i criteri della specifica competenza, qualificazione o preparazione, e non avalla decisioni contrarie a tali principi.
Articolo 20
Nella sua attività di docenza, di didattica e di formazione lo psicologo stimola negli studenti, allievi e tirocinanti l’interesse per i principi deontologici, anche ispirando ad essi la propria condotta professionale.
Articolo 21
L’insegnamento  dell’uso di strumenti e tecniche conoscitive e di intervento riservati alla professione di psicologo a persone estranee  alla professione stessa costituisce violazione deontologica grave.
Costituisce aggravante avallare  con la propria opera professionale  attività ingannevoli o abusive  concorrendo all’attribuzione di qualifiche, attestati o inducendo a ritenersi autorizzati all’esercizio di attività caratteristiche dello psicologo.
Sono specifici della professione di psicologo tutti gli strumenti e  le tecniche  conoscitive  e di intervento relative a processi psichici (relazionali, emotivi, cognitivi, comportamentali) basati  sull’applicazione di principi, conoscenze, modelli o costrutti psicologici.
È fatto salvo l’insegnamento  di tali strumenti  e tecniche agli studenti  dei corsi di studio universitari in psicologia e ai tirocinanti. E’ altresì fatto salvo l’insegnamento di conoscenze psicologiche.
Capo II - Rapporti con l’utenza e con la committenza
Articolo 22
Lo psicologo adotta condotte non lesive per le persone di cui si occupa professionalmente, e non utilizza il proprio ruolo ed i propri strumenti professionali per assicurare a sè o ad altri indebiti vantaggi.
Articolo 23
Lo psicologo pattuisce nella fase iniziale del rapporto quanto attiene al compenso professionale. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera.
In ambito clinico tale compenso non può essere condizionato all’esito o ai risultati dell’intervento professionale.
Articolo 24
Lo psicologo, nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce all’individuo, al gruppo, all’istituzione o alla comunità, siano essi utenti o committenti, informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il grado e i limiti giuridici della riservatezza.
Pertanto, opera in modo che chi ne ha diritto possa esprimere un consenso informato.
Se la prestazione professionale ha carattere di continuità nel tempo, dovrà esserne indicata, ove possibile, la prevedibile durata.
Articolo 25
Lo psicologo non usa impropriamente gli strumenti di diagnosi e di valutazione di cui dispone.
Nel caso di interventi commissionati da terzi, informa i soggetti circa la natura del suo intervento professionale, e non utilizza, se non nei limiti del mandato ricevuto, le notizie apprese che possano recare ad essi pregiudizio.
Nella comunicazione dei risultati dei propri interventi diagnostici e valutativi, lo psicologo è tenuto a regolare tale comunicazione anche in relazione alla tutela psicologica dei soggetti.
Articolo 26
Lo psicologo si astiene dall’intraprendere o dal proseguire qualsiasi attività professionale ove propri problemi o conflitti personali, interferendo con l’efficacia delle sue prestazioni, le rendano inadeguate o dannose alle persone cui sono rivolte.
Lo psicologo evita, inoltre, di assumere ruoli professionali e di compiere interventi nei confronti dell’utenza, anche su richiesta dell’Autorità Giudiziaria, qualora la natura di precedenti rapporti possa comprometterne la credibilità e l’efficacia.
Articolo 27
Lo psicologo valuta ed eventualmente propone l’interruzione del rapporto terapeutico quando constata che il paziente non trae alcun beneficio dalla cura e non è ragionevolmente prevedibile che ne trarrà dal proseguimento della cura stessa.
Se richiesto, fornisce al paziente le informazioni necessarie a ricercare altri e più adatti interventi.
Articolo 28
Lo psicologo evita commistioni tra il ruolo professionale e vita privata che possano interferire con l’attività professionale o comunque arrecare nocumento all’immagine sociale della professione.

Costituisce grave violazione deontologica effettuare interventi diagnostici, di sostegno psicologico o di psicoterapia rivolti a persone con le quali ha intrattenuto o intrattiene relazioni significative di natura personale, in particolare di natura affettivo-sentimentale e/o sessuale. Parimenti costituisce grave violazione deontologica instaurare le suddette relazioni nel corso del rapporto professionale.
Allo psicologo è vietata qualsiasi attività che, in ragione del rapporto professionale, possa produrre per lui indebiti vantaggi diretti o indiretti di carattere patrimoniale o non patrimoniale, ad esclusione del compenso pattuito.
Lo psicologo non sfrutta la posizione professionale che assume nei confronti di colleghi in supervisione e di tirocinanti, per fini estranei al rapporto professionale.
Articolo 29
Lo psicologo può subordinare il proprio intervento alla condizione che il paziente si serva di determinati presidi, istituti o luoghi di cura soltanto per fondati motivi di natura scientifico-professionale.
Articolo 30
Nell’esercizio della sua professione allo psicologo è vietata qualsiasi forma di compenso che non costituisca il corrispettivo di prestazioni professionali.
Articolo 31
Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono, generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela.

Lo psicologo che, in assenza del consenso di cui al precedente comma, giudichi necessario l’intervento professionale nonché l’assoluta riservatezza dello stesso, è tenuto ad informare l’Autorità Tutoria dell’instaurarsi della relazione professionale.
Sono fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su ordine dell’autorità legalmente competente o in strutture legislativamente preposte.
Articolo 32
Quando lo psicologo acconsente a fornire una prestazione professionale su richiesta di un committente diverso dal destinatario della prestazione stessa, è tenuto a chiarire con le parti in causa la natura e le finalità dell’intervento.
Capo III - Rapporti con i colleghi
Articolo 33
I rapporti fra gli psicologi devono ispirarsi al principio del rispetto reciproco, della lealtà e della colleganza.

Lo psicologo appoggia e sostiene i Colleghi che, nell’ambito della propria attività, quale che sia la natura del loro rapporto di lavoro e la loro posizione gerarchica, vedano compromessa la loro autonomia ed il rispetto delle norme deontologiche.
Articolo 34
Lo psicologo si impegna a contribuire allo sviluppo delle discipline psicologiche e a comunicare i progressi delle sue conoscenze e delle sue tecniche alla comunità professionale, anche al fine di favorirne la diffusione per scopi di benessere umano e sociale.
Articolo 35
Nel presentare i risultati delle proprie ricerche, lo psicologo è tenuto ad indicare la fonte degli altrui contributi.
Articolo 36
Lo psicologo si astiene dal dare pubblicamente su colleghi giudizi negativi relativi alla loro formazione, alla loro competenza ed ai risultati conseguiti a seguito di interventi professionali, o comunque giudizi lesivi del loro decoro e della loro reputazione professionale.

Costituisce aggravante il fatto che tali giudizi negativi siano volti a sottrarre clientela ai colleghi. Qualora ravvisi casi di scorretta condotta professionale che possano tradursi in danno per gli utenti o per il decoro della professione, lo psicologo è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio dell’Ordine competente.
Articolo 37
Lo psicologo accetta il mandato professionale esclusivamente nei limiti delle proprie competenze.

Qualora l’interesse del committente e/o del destinatario della prestazione richieda il ricorso ad altre specifiche competenze, lo psicologo propone la consulenza ovvero l’invio ad altro collega o ad altro professionista.
Articolo 38
Nell’esercizio della propria attività professionale e nelle circostanze in cui rappresenta pubblicamente la professione a qualsiasi titolo, lo psicologo è tenuto ad uniformare la propria condotta ai principi del decoro e della dignità professionale.
Capo IV - Rapporti con la società
Articolo 39
Lo psicologo presenta in modo corretto ed accurato la propria formazione, esperienza e competenza. Riconosce quale suo dovere quello di aiutare il pubblico e gli utenti a sviluppare in modo libero e consapevole giudizi, opinioni e scelte.
Articolo 40
Indipendentemente dai limiti posti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, lo psicologo non assume pubblicamente comportamenti scorretti finalizzati al procacciamento della clientela.
In ogni caso, può essere svolta pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dai competenti Consigli dell’Ordine. Il messaggio deve essere formulato nel rispetto del decoro professionale, conformemente ai criteri di serietà scientifica ed alla tutela dell’immagine della professione.
La mancanza di trasparenza e veridicità del messaggio pubblicizzato costituisce violazione deontologica.
Capo V - Norme di attuazione
Articolo 41
È istituito presso la “Commissione Deontologia” dell’Ordine degli psicologi l’“Osservatorio permanente sul Codice Deontologico”, regolamentato con apposito atto del Consiglio Nazionale dell’Ordine, con il compito di raccogliere la giurisprudenza in materia deontologica dei Consigli regionali e provinciali dell’Ordine e ogni altro materiale utile a formulare eventuali proposte della Commissione al Consiglio Nazionale dell’Ordine, anche ai fini della revisione periodica del Codice Deontologico. Tale revisione si atterrà alle modalità previste dalla Legge 18 febbraio 1989, n. 56. 
Articolo 42
Il presente Codice deontologico entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati del referendum di approvazione, ai sensi dell’art. 28, comma 6, lettera c) della Legge 18 febbraio 1989, n. 56.
 

mercoledì 16 aprile 2008

Laboratorio per l’Infanzia

16 04 2008

Io e le mie emozioni

Laboratorio di alfabetizzazione socio- affettiva

Il bambino osserva costantemente il mondo che lo circonda e nel quale vive ed ha un modo tutto suo di dare ad esso un significato e di reagirvi. Un modo che spesso è caratterizzato da convinzioni distorte ed emozioni intense e conflittuali, da atteggiamenti aggressivi o difensivi, da sofferenza psichica.

Garantirgli uno spazio protetto dove potersi dedicare all’ espressione, all’elaborazione e alla gestione costruttiva delle sue esperienze, interne ed interpersonali, è un modo per contribuire alla costruzione di quella sicurezza e di quella fiducia di base, in sé e negli altri, che gli saranno indispensabili per una crescita serena.

Il Laboratorio è un’iniziativa realizzata a tale scopo.

Il gruppo di bambini si incontra una volta a settimana. Gli incontri sono caratterizzati da una serie di esercizi e giochi che hanno lo scopo di aiutare i bambini ad esprimere ed elaborare le loro emozioni, ad individuare e gestire pensieri e comportamenti ad esse collegati , tutto allo scopo di promuovere il loro benessere individuale e sociale.

Sono previsti incontri con i genitori (con la singola coppia o con più coppie). Lo scopo di questi incontri è quello fornire uno spazio di informazione, sostegno, scambio e formazione.

Responsabili dei progetti:

Dott.ssa Eliana Giavi Psicologa Psicoterapeuta

Dott.ssa Susanna Soria Psicologa Psicoterapeuta

Dott.ssa Serena Sorrentino Psicologa Psicoterapeuta


Per info:

ProgettoPsicologia@tiscali.it

Comunicazione costruttiva

Incontri di formazione per docenti e genitori

La realizzazione e il mantenimento di rapporti interpersonali soddisfacenti e costruttivi presuppongono l’apprendimento di alcune competenze comunicative di base.

Tanto più queste vengono messe in pratica tanto più le persone rendono chiaro, autentico e trasparente il loro agire, riescono ad evitare incomprensioni e conflitti e a conseguire i loro obiettivi.

Questo aspetto è particolarmente importante per i genitori e gli insegnanti impegnati nel difficile ruolo di educatori e facilitatori della crescita dei ragazzi.

I partecipanti acquisiranno strumenti teorico-pratici attraverso i quali in primo luogo accrescere la consapevolezza delle proprie modalità comunicative e in secondo luogo sperimentare forme alternative e più funzionali di comunicazione e interazione.

L’Analisi Transazionale è il quadro teorico-pratico utilizzato a tale scopo.

Responsabili dei progetti:

Dott.ssa Eliana Giavi Psicologa Psicoterapeuta

Dott.ssa Susanna Soria Psicologa Psicoterapeuta

Dott.ssa Serena Sorrentino Psicologa Psicoterapeuta


Per info:

ProgettoPsicologia@tiscali.it